Art. 1.

      1. È data facoltà a ogni regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano di autorizzare l'apertura di case da gioco, su richiesta del sindaco del comune interessato e in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale.
      2. Le regioni nel cui territorio è già istituita una casa da gioco possono comunque esercitare la facoltà di cui al comma 1. Non è tuttavia consentita l'apertura di più di una casa da gioco nelle regioni con popolazione inferiore a un milione di abitanti. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano è consentita l'apertura di una casa da gioco in ciascuna provincia.
      3. L'autorizzazione di cui al presente articolo può essere concessa congiuntamente a due comuni della stessa regione o provincia, con criteri di alternanza stagionale e con limitazione periodica dell'esercizio delle rispettive case da gioco.